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Conflitto eterno fra prassi e princìpi – Ettore Jorio – NTplus IlSole24Ore – 3 maggio 2021

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Vietato fare entrare dalla finestra ciò che è stato messo fuori dalla porta. È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 80 depositata il 29 aprile scorso (redattore Buscema), in relazione all’articolo 39-ter, commi 2 e 3, del Dl 162/2019 convertito con modificazione nella legge 8/2020 (NT+ Enti locali & Edilizia 30 aprile 2021). La Consulta ha dichiarato la sua incostituzionalità in relazione agli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione. Con questo ha dato l’ok al ripristino delle vecchie regole e mandate a casa quelle reintrodotte dal legislatore per superare (con un po’ di sfrontatezza verso la Corte costituzionale e ciò che rappresenta) gli effetti della sentenza della Consulta n. 4/2020. Un dictum, quest’ultimo, con il quale era stato ritenuto lesivo del principio dell’equilibrio di bilancio l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità a tutto vantaggio del risultato di amministrazione e, quindi, a copertura giuridica di nuove spese correnti.

La messa al bando di questi commi dell’articolo 39-ter del Milleproroghe 2019 sarà un problema per tanti Comuni – per via diretta Lecce e, per importanza, le due Città metropolitane Napoli e Reggio Calabria, che terranno compagnia a diversi enti locali – cui viene sottratto, ora per allora, il godimento del trattamento di (molto) favore dell’extra deficit. Più esattamente, di quello preso in negativa considerazione dalla sentenza della Consulta n. 4/2020, verosimilmente produttiva di diverse dichiarazioni di dissesto dei Comuni già in default. Una eventualità, segnatamente attuativa delle regole che l’ordinamento prevede sul tema, cui il legislatore del 2019 si è prestato a dare una soluzione (molto) agevolativa, con finalità evidentemente elusive del temuto evento. Quella soluzione cui tuttavia il Giudice delle leggi ha detto «no» appena qualche giorno addietro, ritenendo l’opzione determinata a suo tempo una ulteriore condizione di illogica agevolazione, funzionale ad aggirare la buona regola della buona amministrazione. Con questo, a usare due pesi e due misure nel trattare il medesimo problema della precarietà dei bilanci locali, che peraltro affligge gran parte del sistema autonomistico locale. Specie, quei componenti abituati da tempo a spendere e spandere con un conseguenziale ingigantimento della spesa corrente, certamente non meritevoli di soluzioni di comodo, del tipo quelle ottenute influenzando politicamente il legislatore nelle loro ricerca.

Dunque, con la sopravvenuta non vigenza delle norme, che consentivano la gestione del disavanzo secondo i canoni dettati dall’articolo 39-ter (commi 2 e 3) del Dl 162/2019, segnatamente stigmatizzato dalla Consulta nel 2020, ci saranno diversi dissesti. Non essendo più possibile attenuarlo attraverso l’improprio trattamento che consentiva di gestirlo attraverso l’opzione di conteggiare nel Fondo crediti di dubbia esigibilità anche una quota del Fondo anticipazione di liquidità, con la conseguenza di esitare favorevolmente il rimborso della anticipazione finanziaria goduta nel termine trentennale.

Concludendo, tempi bui per le Città interessate dagli esiti negativi della sentenza n. 80/2020. Questo è la conseguenza della corretta applicazione delle leggi, quando questa confligge con gestioni pubbliche non propriamente corrette, salvo che il legislatore non si adoperi au contraire.

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