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Regionalismo differenziato: il caso della sanità

Diciotto anni (o quasi) di assordante silenzio, anche da parte di chi oggi strilla all’attentato alla Costituzione, sulla opportunità offerta (art. 116, comma terzo) dalla revisione costituzionale del 2001 alle quindici (15) Regioni a statuto ordinario di ampliare le proprie competenze legislative esclusive. Ovverosia di riassumere in capo ad esse sino a tutte le diciannove (19) materie che l’art. 117, comma terzo, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente oltre a quattro (4) di quelle attribuite alla competenza esclusiva dello Stato. Più precisamente, alle materie individuate nelle lettere l), n) ed s) del comma secondo dello stesso art. 117 Cost. Ciò è stato (sino ad oggi seppure non utilmente) possibile e lo sarà sino a quando la Costituzione rimarrà tale nonché in presenza di un Governo disponibile (così come sono stati gli ultimi due ancorché con diverse modalità) a negoziare preventivamente un’apposita Intesa, il cui contenuto, trasformato in disegno di legge governativo, consegua in Parlamento il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non solo. Sino a quando saranno in vigore la legge 42/209 e i suoi decreti delegati del 2011, tutti attuativi del novellato art. 119 della Costituzione, voluta dal centrosinistra dell’epoca e confermata nell’apposito referendum celebrato il 7 ottobre 2001 a mente dell’art. 138 della Carta.

 

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