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Il Pnrr si è esplicitamente assunto, sul piano politico, l’inderogabile impegno di completare il percorso del federalismo fiscale. La sua messa da parte, per oltre un decennio, ha rappresentato uno dei grandi problemi che hanno causato l’attuale stato di inefficienza del sistema pubblico dell’erogazione dei servizi pubblici e, più specificatamente, dell’esigibilità dei livelli essenziali di assistenza nonché l’assoluto mancato controllo della spesa relativa
26 MAG – Una sanità che può finalmente ripartire con la messa da parte del criterio della spesa storica, fondato sulla quota pesata pro capite, che obbligherà la macchina a fare i conti con il fabbisogno reale commisurato agli indici di deprivazione socio-economica caratterizzanti le diverse realtà geo-demografiche. Ciò solo che si vogliano dare alle Regioni i quattrini che servono loro per assicurare alle loro comunità i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria.
Il tutto ovviamente assistito dalla copertura straordinaria di quanto occorre per fronteggiare il long covid nonché di quanto necessario per riorganizzare tempestivamente la quasi inesistente assistenza territoriale, con al lordo e non la rinegoziazione del rapporto con la medicina convenzionata. Un percorso che dovrà utilizzare gli investimenti (invero pochi) previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sotto alcuni aspetti sta sollecitando non poche e condivisibili critiche.
Venendo al finanziamento del sistema della salute, il PNRR si è esplicitamente assunto, sul piano politico, l’inderogabile impegno di completare il percorso del federalismo fiscale. La sua messa da parte, per oltre un decennio, ha rappresentato uno dei grandi problemi che hanno causato l’attuale stato di inefficienza del sistema pubblico dell’erogazione dei servizi pubblici e, più specificatamente, dell’esigibilità dei livelli essenziali di assistenza nonché l’assoluto mancato controllo della spesa relativa.
Finalmente, si ricomincia a ragionare per assicurare al sistema della salute i costi standard, adeguati ai relativi fabbisogni regionali, per assicurare sanità, così come accadrà per sociale, istruzione (per la parte amministrativa) e trasporti pubblici locali (per la parte in conto capitale). Il tutto, assistito dalla perequazione necessaria per salvaguardare i relativi diritti a tutte le comunità, in quanto perfettamente compensativa della differenza tra il loro gettito e le risorse indispensabili per una soddisfacente ed egualitaria erogazione dei medesimi. In linea, quindi, alla pretesa costituzionale (art. 117, comma 2, lett. m) di garantire ovunque gli anzidetti livelli essenziali di assistenza sociosanitaria, standard e non minimi.
A proposito di perequazione, è da ritenersi interessante l’impegno dichiarato dalla ministra Gelmini ad innalzarla al massimo, che farà tanto bene alle regioni del sud, tradizionalmente a corto di gettito a causa della consolidata povertà.
Ma federalismo fiscale non vuole dire solo questo. E la Gelmini lo ha detto bene. Significa, non solo tutelare «i principi indefettibili di solidarietà e di coesione sociale», bensì responsabilizzare tutti i livelli di governo, concretizzare l’effettività e la trasparenza della spesa e realizzare il controllo democratico dei cittadini, che potranno così scegliere più consapevolmente per il futuro.
Ma c’è di più. Viene riattivata la macchina più generale della perequazione solidaristica, a tutela della più equa distribuzione delle infrastrutture, in applicazione del DM 26 novembre 2010 (quello per l’appunto recante norme sulla “Perequazione infrastrutturale”, mai tirato fuori dai cassetti!). Un dovere al quale, francamente, non ha offerto una corretta soluzione il PNRR, eludendo sul tema di dovere assicurare su tutto il territorio nazionale quel patrimonio produttivo, che sarebbe comunque stato indispensabile prevedere per fare sì che tutti partissero bene e uguali nella corsa al federalismo fiscale applicato. Ma si spera, che ci sarà modo e tempo per rimediare all’errore di ipotesi in corso d’opera, vero banco di prova della Next Generation eu.
Federalismo fiscale significa anche altro. Il riferimento va, e qui è anche forte il riferimento alle occasioni mancate con il PRNN, al d.lgs. 88/2011, il sesto decreto delegato della legge 42/2009, attuativa dell’art. 119 della Costituzione. Un importante strumento voluto dal legislatore di allora che sottolineava l’importanza degli interventi speciali a sostegno delle aree deboli. Una ulteriore species di perequazione, cui pervenire utilizzando le risorse aggiuntive del comma 5 del suddetto art. 119, alle quali affidare la messa a disposizione paritetica delle occasioni per generare sviluppo e superare gap altrimenti insormontabili.
E perché no, utilizzabili per perequare disponibilità destinate alla copertura di debiti pregressi impossibili delle Regioni inguaiate in tal senso, Calabria in primis.
Ettore Jorio
Università della Calabria