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Quale l’atteggiamento corretto della corte dei conti in materia di dissesto guidato

Il D.L. 174/2012, convertito nella legge 213 dello stesso anno, ha introdotto nell’ordinamento tantissime novità, molte delle quali profondamente modificative e integrative del d.lgs. 267/2000, il cosiddetto TUEL.

In relazione alle procedure di controllo, rimesse alla competenza della Corte dei Conti, hanno assunto rilievo quelle disciplinate negli artt. 148 e 148 bis, rispettivamente, afferenti:

a) in via generale, ai controlli esterni sulla regolarità e legittimità della gestione nonché sul funzionamento dei controlli interni e dell’equilibrio di bilancio;

b) al rafforzamento del ruolo esercitato dalla Corte dei Conti sulle gestione finanziaria degli enti locali, più precisamente sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi.

Di conseguenza, è puntualmente iniziato nel 2013 il rinnovato corso delle modalità dei controlli del Magistrato contabile (relativamente ai rendiconti 2011 e 2012) e – in relazione alla procedura indicata nel comma terzo dell’art. 148 bis – si è a volte determinata una gimkana tra i diversi termini posti a carico della pubblica amministrazione locale per adempiere alle eventuali eccezioni mosse al suo indirizzo in riferimento alla loro eventuale inosservanza degli obiettivi posti dal Patto di stabilità e del vincolo costituzionale di indebitamento (art. 119 Cost.), della sua insostenibilità nonché delle irregolarità commesse, tali da pregiudicare gli equilibri economico-finanziari.

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